Nota operativa
Perimetro dal 1° luglio 2026
L’UK ETS si applica alle navi da 5.000 GT in su, indipendentemente dalla bandiera, per i viaggi nazionali ammissibili e le attività in porto. Le unità offshore entrano nel perimetro dal 1° gennaio 2027.
Emissioni e attività coperte
Il sistema copre anidride carbonica, metano e protossido di azoto dei viaggi che iniziano e terminano in porti britannici — compresi quelli nello stesso porto — oltre alle emissioni all’ormeggio e ai movimenti all’interno dei porti britannici.
Piano di monitoraggio entro 42 giorni
L’operatore marittimo deve richiedere un piano di monitoraggio delle emissioni entro 42 giorni dalla prima attività marittima UK ETS. L’autorità competente dipende dalla sede registrata dell’operatore.
Prime relazioni e restituzione
Il rapporto annuale verificato 2026 deve essere presentato entro il 31 marzo 2027. Le quote relative agli anni 2026 e 2027, considerati congiuntamente, devono essere restituite entro il 30 aprile 2028; successivamente la restituzione diventa annuale.
Fonti e metodologia
European Commission — Reducing emissions from the shipping sector
Regulation (EU) 2023/1805 — FuelEU Maritime
European Commission — FuelEU Maritime
GOV.UK — Participating in the UK ETS
Pubblicato il 17 settembre 2026. Fonti consultate e verificate il 19 settembre 2026. Questa nota è informativa e non sostituisce consulenza legale o verifica accreditata.
